REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9801-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE …………………. n.162, presso lo studio dell’avvocato L. L., rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L., c.f. (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore fallimentare p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ………….., presso lo studio dell’avvocato M. R., rappresentato e difeso dall’avvocato M. B.;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 73/2016 del 22/03/2016 del TRIBUNALE di MACERATA del 09/12/2015, depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

Premesso:

Con decreto in data 9/12/2015- 22/3/2016, il Tribunale di Macerata ha ammesso alla stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) srl in liquidazione, in prededuzione il credito di Euro 66200,00 vantato dall’avv. B.M. ed in chirografo l’ulteriore credito per iva e cpa sul detto compenso, ed ha compensato per la metà le spese, condannando il Fallimento alla corresponsione della residua metà, come liquidata.

Il Tribunale ha ritenuto provato:a) il mandato professionale conferito dalla società all’avv. B. per l’assistenza nella instauranda procedura concordataria e nella redazione del ricorso per l’ammissione non sulla base dei due contratti, ed in particolare di quello del 10/3/2011, perchè privi di data certa nè utilizzabile allo scopo il verbale del Cda del 13/3/2011, che menzionava genericamente un “avvenuto affidamento dell’assistenza della società nella procedura di concordato all’avv. B.M.”, senza alcun riferimento alle modalità, rilevando che detto verbale pur dava contezza dell’esistenza del rapporto professionale, del quale faceva menzione lo stesso ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, così come la richiesta di chiarimenti del commissario giudiziale indirizzata alla società presso detto avvocato; b) l’espletamento delle attività in adempimento del mandato.

Ha considerato, ai fini del quantum, non il contratto del 10/3/2011, privo di data certa, ma la tariffa professionale ex D.M. n. 127 del 2004, art. 4, riconoscendo all’avv. B. peraltro la metà del compenso, avendo la società conferito incarico per lo svolgimento delle medesime attività anche al commercialista dott. C.V.C., che a sua volta aveva chiesto l’ammissione al passivo, atteso che, pur trattandosi di due distinti mandati, non era stato provato lo svolgimento di attività distinte ed almeno in parte non coincidenti, avendo i due professionisti presentato istanza di ammissione per le medesime attività.

Ricorre l’avv. B. sulla base di due motivi; il Fallimento si difende con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.

Rileva quanto segue.

Il ricorrente denuncia i vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., la violazione delle norme ex artt. 115 e 116 c.p.c., per la mancata valutazione delle dichiarazioni autografe dei componenti all’epoca del Cda, sigg. D. e R., e l’omessa motivazione in relazione alla non ammissione della prova testimoniale richiesta. Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, deve ritenersi sostanzialmente inammissibile, atteso che con lo stesso, il ricorrente oppone la propria ricostruzione a quella operata dal Tribunale, che ha escluso la data certa del contratto del 10/3/2011 per il mero, generico richiamo nel verbale del Cda, ma ha ritenuto provato il rapporto professionale, anche sulla base degli altri esercenti partitamente evidenziati.

Ora, il ricorrente in particolare sostiene che il verbale del Cda del 13/3/2011 dovrebbe ritenersi idoneo a provare la data certa del contratto del 10/3/2011, ma è agevole rilevare che il cd.fatto equipollente ex art. 2704 c.c., comma 1, ultima parte, deve essere tale da attribuire in modo certo l’anteriorità al documento, e nel caso, il Giudice del merito ha congruamente ritenuto il carattere generico del riferimento nel verbale del Cda all’avvenuto affidamento dell’incarico all’avv. B., non idoneo come tale a determinare l’effetto voluto dalla parte.

Il ricorrente inoltre sostiene che il primo contratto di mandato del 28/2/2011 avrebbe data certa, ma detta deduzione è in frontale contrasto con il rilievo operato dal Tribunale, che tale mandato sarebbe stato rinunciato dall’avv. B. (vedi pag. 2 del decreto).

Quanto alla mancata considerazione delle prove atipiche ed alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta(prova testimoniale della quale la parte neppure indica i capitoli, da cui già l’evidente inammissibilità del motivo sul punto), deve concludersi per l’inammissibilità, atteso che la parte ha inteso sostanzialmente opporre alla valutazione dei fatti operata dalla Corte del merito un nuovo giudizio di merito, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce un terzo grado ove far valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (così le pronunce delle sez. un., del 7/4/2014, n.8053 e del 29/3/2013, n. 7931).

E detta differente valutazione, già inammissibile come motivo di ricorso nel regime di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, lo è ancor più a seguito della riforma, applicabile nella specie ratione temporis, atteso che, come ritenuto nella pronuncia delle S.U. 8053/2014 cit., è oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in sè della motivazione, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali(nelle ipotesi quindi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto ò di “sufficienza” di motivazione).

Col secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 7, per la divisione al 50% del compenso, sostenendo la diversità delle competenze professionali con il commercialista. Il motivo è fondato.

Il Tribunale, sul punto, ha rilevato che i due professionisti avevano svolto la relative prestazioni sulla base di due diversi mandati, che non era stato provato che si trattasse di attività distinte, o in tutto o in parte, che i due professionisti avevano indicato nella domanda di ammissione al passivo le medesime attività, e che pertanto, per evitare la duplicazione dei compensi, occorreva riconoscere all’avv. B. la metà dell’importo allo stesso riconosciuto.

Tale conclusione non può ritenersi corretta, visto che non può assolutamente considerarsi che l’avvocato ed il commercialista abbiano svolto le medesime attività, considerata la differenza in re ipsa tra le due diverse competenze professionali, da cui consegue che ciascuno dei due professionisti ha svolto l’attività propria del relativo profilo professionale, da ciò conseguendo che all’avv. B. deve essere riconosciuto per intero il compenso previsto dal D.M. n. 127 del 2004 per l’attività professionale espletata.

Conclusivamente, dichiarato inammissibile il primo motivo, va accolto il secondo motivo e, cassata la pronuncia impugnata, la causa va rinviata al Tribunale di Macerata in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Macerata in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017

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